regolamento
- ART. 1 sono ammessi a partecipare tutti gli operatori del settore turistico e spettacolo e commercio dei paesi interessati alla manifestazione. Vista l’esclusività dell’evento gli organizzatori si riservano il diritto di selezione delle richieste pervenute. La manifestazione si terrà dal……19-07-08…………al……26-07-08……………..presso i locali dei Vigili del Fuoco siti in Roma;
- ART. 2 accluso al regolamento si trova la scheda di partecipazione che, compilata in ogni sua parte e firmata e timbrata dall’Ente partecipante, sarà considerata come domanda di partecipazione. La domanda dovrà pervenire all’Organizzatore entro il……30-10-2006………………. L’Organizzatore dovrà confermare l’ammissione a mezzo e-mail, fax o telefonico e inviando al partecipante una fattura pari al 30% dell’importo concordato che verrà versato a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il……10-11-2006………….. Quanto ad un ulteriore 30% sarà versato all’inizio della manifestazione ed il restante 40% entro 30 giorni dal termine della manifestazione stessa dietro presentazione di fattura a saldo. Il costo dello spazio espositivo è pari ad €…150 +IVA………… a mq;
- ART. 3 la consegna all’Organizzatore della domanda di partecipazione comporterà da parte dell’Ente richiedente l’accettazione del presente regolamento in tutte le sue parti e termini;
- ART. 4 in caso di mancato riscontro da parte dell’Organizzazione entro 7 giorni dal ricevimento della domanda di partecipazione, la stessa si riterrà accettata e comporterà per il partecipante gli obblighi di cui all’art. 2 del presente regolamento;
- ART. 5 Il partecipante che per legittima comprovata impossibilità sopravvenuta non sia in grado di prendere parte alla manifestazione potrà recedere dal contratto documentando tale impedimento e dandone comunicazione all’Organizzazione a mezzo raccomandata ar o telegramma almeno 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione medesima, fermo restando l’acquisizione da parte dell’Organizzazione della caparra versata pari al 30% dell’importo complessivo. Se la suddetta comunicazione perverrà meno di 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione, l’Organizzazione si riserva il diritto di richiedere il versamento dell’ulteriore caparra pari al 30% dell’importo complessivo e tutti gli altri eventuali danni, riservandosi di disporre comunque liberamente degli spazi non occupati. Se alla data di inizio delle operazioni gli spazi locati non verranno occupati dai partecipanti, l’Organizzazione ne potrà liberamente usufruire senza dover concordare per questo sconti al partecipante che si sarà ritirato. In ogni caso l’Organizzazione potrà recedere dal presente contratto sino a 15 giorni prima dell’inizio della manifestazione e, in tale ipotesi, non dovrà nulla ai partecipanti ad alcun titolo e/o ragione se non la restituzione delle caparre versate;
- ART. 6 qualora la manifestazione dovesse essere sospesa durante il suo svolgimento, l’Organizzazione, salvo il caso di forza maggiore, restituirà ai partecipanti i canoni versati in proporzione del mancato utilizzo degli spazi espositivi e della minor durata dell’evento. In nessun caso, comunque, l’Organizzazione è tenuta a corrispondere indennizzi e/o risarcimenti;
- ART. 7 l’Organizzazione si riserva il diritto di assegnare gli spazi espositivi seguendo come criterio di massima l’ordine di arrivo delle domande, la regolarità dei pagamenti previsti e la grandezza dello spazio richiesto;
- ART. 8 gli spazi espositivi saranno consegnati il giorno precedente l’inaugurazione della manifestazione alle ore 6:00 ed il loro allestimento dovrà essere ultimato per le ore…10…… del……4-12-2006…………..data stabilita per l’inaugurazione dell’evento. Gli stand dovranno poi essere smontati e gli spazi dovranno rimanere liberi da persone e/o cose entro le ore…10……. Del…8-12-2006………….;
- ART. 9 gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie dello stand e la loro altezza non dovrà superare l’altezza massima consentita per la sala prescelta. Gli allestimenti ed i relativi impianti dovranno essere realizzati a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia anche relative alle norme infortunistiche, antincendio. Gli stand comunque non potranno nuocere all’estetica della manifestazione e all’utilizzo degli spazi da parte degli altri partecipanti. Per tale motivo l’Organizzazione si riserva il diritto di visionare i progetti realizzativi degli allestimenti apportando tutte le modifiche che riterrà opportune. In ogni caso l’Organizzazione non sarà mai responsabile di eventuali risarcimenti danni che derivino dalla statica degli allestimenti, dalla realizzazione degli impianti e di tutti gli altri eventuali danni che dovessero subire persone o cose a causa degli allestimenti medesimi.
- ART. 10 L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità per la merce, i materiali e quant’altro lasciato senza sorveglianza dagli espositori all’interno dello spazio fieristico. Qualora lo sgombero dello stesso non dovesse avvenire entro i suddetti termini, l’Organizzazione si riserva il diritto di provvedere alla rimozione del materiale e l’espositore sarà tenuto al rimborso delle spese sostenute per tale motivo dall’Organizzazione. Trascorsi 30 giorni dal termine della manifestazione, gli oggetti e i materiali non ritirati potranno essere utilizzati a discrezione dell’Organizzazione, non assumendosi comunque la stessa responsabilità per i materiali abbandonati;
- ART. 11 L’Organizzazione si riserva il diritto di modificare l’orario di apertura anche durante lo svolgimento della manifestazione. Per consentire l’accesso agli espositori e loro ospiti saranno consegnate da parte dell’Organizzazione tessere numerate. Le tessere non sono cedibili e, comunque, i responsabili degli Enti partecipanti saranno tenuti a vigilare su di esse relativamente al loro utilizzo e alle persone cui verranno consegnate;
- ART. 12 Durante l’orario di apertura al pubblico, l’espositore dovrà provvedere alla sorveglianza del proprio stand personalmente o attraverso personale proprio. Gli spazi espositivi saranno comunque sorvegliati anche durante gli orari di chiusura ma non per questo l’Organizzazione sarà responsabile in nessun modo per furti e danni che dovessero verificarsi in tali orari;
- ART. 13 Sarà premura dell’Organizzazione stipulare, a spese degli espositori, una polizza assicurativa contro i danni da incendi provocati dall’espositore all’Organizzazione e quelli provocati dagli espositori a terzi, responsabilità civile dell’espositore nei confronti dell’Organizzazione, di altri espositori e di terzi. Rimane a carico dell’espositore la copertura assicurativa per i danni derivanti da furti, incendi comunque provocati, o altre cause per cui l’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità;
- ART. 14 I prodotti, le merci ed i materiali utilizzati dai singoli espositori non possono essere ripresi, fotografati o riprodotti senza l’autorizzazione dei singoli espositori e dell’Organizzazione. L’Organizzazione viceversa può riprendere, registrare e fotografare i vari allestimenti e le merci potendone anche utilizzare il materiale per la diffusione di immagini e vedute d’insieme della manifestazione medesima;
- ART. 15 L’importazione temporanea per l’esposizione di merci o beni di provenienza estera dovrà avvenire sotto la diretta responsabilità dell’espositore che esonera l’Organizzazione da ogni responsabilità;
- ART. 16 L’Organizzazione si riserva di attivare, appaltare o concedere esclusive per qualsiasi servizio che ritenga utile ai partecipanti, stabilendone inoltre le modalità di esercizio. Il servizio di pulizia interno degli stands dovrà essere effettuato a cura e spese dei singoli espositori che ne saranno anche responsabili sotto ogni profilo di legge;
- ART. 17 All’interno del perimetro della manifestazione è fatto divieto di pubblicità, questue, raccolte di fondi e/o offerte e di qualsiasi altro mezzo di propaganda religiosa, politica o di parte e comunque non attinente con lo scopo e l’oggetto della manifestazione;
- ART. 18 agli espositori è espressamente vietato: 1) cedere anche solo parzialmente o subaffittare lo spazio espositivo; 2) realizzare qualsiasi forma di pubblicità al di fuori del proprio stand ed all’interno dell’intero perimetro della manifestazione; 3) esporre prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dello stand e della manifestazione più in generale; 4) esporre cartelli, prodotti o campioni di ditte non rappresentate; 5) detenere e/o utilizzare recipienti a gas di qualsiasi tipo o carburanti senza l’autorizzazione da parte dell’Organizzazione; 6) accendere fuochi, introdurre materiali esplosivi, prodotti detonanti, pericolosi, maleodoranti o che comunque possano arrecare danno o molestia a chi che sia. L’inosservanza di tali regole comporterà la risoluzione immediata del contratto ed il ritiro dei passi d’accesso con la semplice contestazione scritta da parte dell’Organizzazione;
- ART. 19 L’Organizzazione si avvale dell’insindacabile facoltà di modificare le date di svolgimento della manifestazione, senza che per ciò l’espositore possa recedere o liberarsi dal contratto e dagli impegni assunti per mezzo di esso nei confronti dell’Organizzazione. L’Organizzazione ha inoltre facoltà di ridurre e sopprimere del tutto o in parte la rassegna, dandone comunicazione agli espositori a mezzo raccomandata ar, e-mail, fax o telegramma fino a 15 giorni prima dell’inizio della manifestazione, senza per questo essere tenuto a corrispondere penali o risarcimenti di alcun genere;
- ART. 20 L’espositore è obbligato ad attenersi strettamente alle prescrizioni che l’Autorità di Pubblica sicurezza e quelle preposte alla prevenzione antincendio, alla prevenzione antinfortunistica ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti dell’Organizzatore. L’espositore ed i terzi operanti per suo conto all’interno del perimetro della manifestazione sono tenuti ad utilizzare personale con rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, rispondenti ai requisiti delle vigenti leggi. L’espositore elegge inoltre il proprio domicilio ad ogni effetto di legge presso la sede dell’Organizzazione ed accetta in via esclusiva la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Roma. I rapporti tra l’Organizzazione, l’espositore e gli eventuali terzi sono regolamentati solo ed esclusivamente dalle leggi italiane;
- ART. 21 L’Organizzazione si riserva la facoltà di far allontanare, a spese dell’espositore, quei prodotti e quegli oggetti che a suo insindacabile giudizio non fossero ritenuti in sintonia con il carattere della manifestazione o giudicati nocivi per lo svolgimento e l’immagine della stessa.
- ART. 22 L’espositore è l’unico responsabile dell’autenticità, dell’integrità e della legittima proprietà e provenienza dei prodotti ed oggetti esposti all’interno del proprio stand e con l’accettazione del presente regolamento esonera l’Organizzazione da ogni responsabilità civile, penale e morale in merito alla merce esposta.
Roma li 30-6-2006
L’Organizzatore Il Partecipante
CINEFORUM ROBERT BRESSON
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